Art. 1.

      1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che risultino presenti in almeno un terzo delle circoscrizioni elettorali e purché abbiano conseguito un numero di voti validi espressi non inferiore a 300.000»;

          b) al numero 3, alla lettera a), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

          c) il numero 6 è sostituito dal seguente:

          «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».